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                                                                                                                                                      Presentazione

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Regcal

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

 

 

 

                                                                          P.d.L. n._______/8^

 

 

 

Norme per la istituzione di un Parco Storico rievocativo del decennio francese in Calabria

 

 

 

Su iniziativa di

 

Antonio Borrello

 

 

Allegati: 1) Relazione

               2) Articolato

 

 

RC  Agosto  08

 

P.d.L. “ Norme per la istituzione di un Parco Storico rievocativo del decennio francese in Calabria”

 

                                                                                                 RELAZIONE

Con la denominazione “ Decennio francese “ si identifica  un periodo storico che,  iniziatosi nel 1806 con l’avvento delle truppe napoleoniche per annettere la Calabria al Regno di Napoli previa “liberazione” del territorio  dalla presenza borbonica, si è concluso nel 1815 con la cattura e fucilazione di Gioacchino Murat , notoriamente avvenuta  nel Castello di Pizzo.

Gli eventi di cui la Calabria fu protagonista si caratterizzarono per la virulenta reazione contro l’iniziativa francese, che più che momento di liberazione si era ben presto rivelata come una vera e propria occupazione, testimoniata da saccheggi, incendi, requisizioni, profanazione di luoghi di culto, di cui si sono rese protagoniste le truppe napoleoniche.

La fase storica interessò in maniera diffusa il territorio regionale che assumeva ruolo fondamentale in funzione della strategia francese di estendere il loro dominio fino alla Sicilia.

Gli scontri, infatti, hanno coinvolto diversi Comuni della Regione dislocati su tutte le cinque province calabresi, anche se gli episodi più famosi sono stati la battaglia di Maida, l’assedio di Amantea, la rivolta di Soveria Mannelli, la battaglia di Mileto e la fucilazione di Murat.

Ripercorrere gli avvenimenti, rievocarli, sviluppare iniziative a sfondo storico-culturale-didattico, attraverso la istituzione di un Parco Storico ,realizza anche una rilevante offerta promozionale e turistica.

Da qui l’idea dell’allegata proposta di legge per la istituzione del Parco Storico dedicato al decennio francese, con lo scopo di realizzare un importante strumento non solo di approfondimento storico-culturale, m anche di recupero di luoghi, territori che hanno polarizzato in Calabria interessi, equilibri e contese di assoluta valenza internazionale.

Infatti il Parco Storico riguarda aree circoscritte, collegate ad eventi storici di cui si siano conservati resti monumentali e fonti letterarie per farle diventare luoghi-simbolo, arricchiti da musei, cimeli, percorsi, ricostruzioni, rievocazioni ecc.

La proposta sviluppa undici articoli secondo una dinamica evolutiva che va dall’oggetto della legge (Articolo 1), a finalità ed obiettivi perseguiti (articolo 2), alle modalità operative per la gestione di tutte le iniziative, attraverso la costituzione di un Consorzio obbligatorio (articolo 3) tra i Comuni interessati agli eventi (Pizzo, Vibo Valentia, Sant’Onofrio, Stefanaconi, Filogaso, Zambrone, Jonadi, Mileto, Filandari, Marcellinara, Stalettì, Catanzaro,  Maida, Lamezia Terme, Acri, Aiello Calabro, Amantea, San Giovanni in Fiore, Corigliano, Rossano, Crotone, Palmi, Scilla, Reggio Calabria) e l’Associazione onlus “G.Murat” che da diversi anni è protagonista di una miriade di iniziative di approfondimento, rievocazione e ricerca per recuperare una memoria storica che ha rischiato di restare nell’oblio.

Gli articoli 4 e 5 individuano gli organi del Consorzio, esecutivi ( Assemblea generale, Presidente, Comitato esecutivo, Collegio dei Revisori) e consultivi ( Comitato per la ricerca e la consulenza storica, Comitato tecnico scientifico), le cui attività, funzioni, competenze e durata saranno individuate in sede di redazione dello Statuto del Consorzio che l’Assemblea generale è chiamata ad adottare entro 180 giorni dalla data di primo insediamento.

Con l’articolo 7 si esplicitano le entrate finanziarie del Consorzio, costituite dai contributi annuali fissi degli Enti pubblici consorziati, da quelli ordinari e/o straordinari concessi dalla Regione ed altre Istituzioni pubbliche e private, nonché dai proventi ricavati dalla gestione di attrezzature, impianti e servizi istituiti nell’ambito del Parco.

L’articolo 8 stabilisce che tutte le attività del Consorzio seguono la dinamica normativa prevista per gli Enti Locali.

Il Piano territoriale del Parco è lo strumento di pianificazione di cui si dota il Consorzio (Articolo 9) per il raggiungimento di obiettivi e finalità indicati dall’articolo 2.

L’articolo 10, infine, affida alla Regione funzioni di promozione, coordinamento e controllo, mentre con l’articolo 11 si dichiara l’urgenza della legge e la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La proposta di legge è chiaramente aperta al contributo di tutti i gruppi rappresentati in Consiglio regionale.

 

RC Agosto ’08                                                                                                                    Antonio Borrello

 

 

 

 

 

 

P.d.L. “ Norme per la istituzione di un Parco Storico rievocativo del decennio francese in Calabria”

 

                                                                                                              Articolo 1

                                                                                                              Oggetto

1.       La Regione promuove e sostIene la istituzione di un Parco Storico attraverso la realizzazione di un itinerario storico-culturale-didattico riferito al periodo 1806-1815, caratterizzato dall’avvento dell’esercito napoleonico in Calabria per liberare il territorio dal dominio borbonico.

Articolo 2

                                                                                                      Finalità e obiettivi

1.       Il Parco Storico è lo strumento per programmare ed attuare iniziative finalizzate alla rievocazione, alla conoscenza e alla divulgazione degli eventi bellici sviluppatisi nei territori dei Comuni di cui al successivo articolo 3, teatro delle battaglie tra l’esercito transalpino e i borboni alleati con gli inglesi.

2.       Le attività del Parco Storico sono finalizzate a :

 

a)       Restaurare e conservare il patrimonio storico dei siti dove si sono consumati gli avvenimenti bellici durante il decennio, previa individuazione e delimitazione delle aree in sede di predisposizione del piano di cui al successivo articolo 8;

b)        Attrezzare di supporti informatici, segnaletica di percorso, nonché la realizzazione di strutture museali e artistiche, arricchite di biblioteche tematiche per favorire la migliore fruizione pubblica dei luoghi;

c)       Organizzazione di manifestazioni storico-culturali finalizzati non solo a ricostruire sul piano militare e politico i fatti storici, ma anche a definire ed approfondire la conoscenza di usi e costumi del tempo;

d)       sviluppare programmi educativi   per Scuole o Gruppi a scopo didattico, quali strumenti idonei ad approfondire la particolare fase storica attraverso fonti e testimonianze sugli eventi che hanno segnato la presenza napoleonica in Calabria;

e)       pianificare visite guidate, organizzate in maniera sistematica ed aperte a tutti, per un’ azione  informativa,  a sostegno sia della domanda di turismo culturale, sia a supporto  di  approcci specialistici e accademici;

f)        attivare collaborazioni  con   organismi ed  associazioni già implementate ( Touring Club Italiano - Archeoclub – Fondo Ambiente Italiano ), con cui  concludere in convenzione forme di partenariato informativo e gestionale;

g)       favorire attività di studio e ricerca per il recupero di reperti, resti ossei, armi e beni appartenuti ai protagonisti delle vicende.

 

 

Articolo 3

Consorzio

1.       Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede alla formalizzazione della costituzione di un Consorzio obbligatorio, quale Ente deputato alla gestione di tutte le attività di competenza del Parco Storico, cui sono chiamati a farne parte i Comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Sant’Onofrio, Stefanaconi, Filogaso, Zambrone, Jonadi, Mileto, Filandari, Marcellinara, Stalettì, Catanzaro,  Maida, Lamezia Terme, Acri, Aiello Calabro, Amantea, San Giovanni in Fiore, Corigliano, Rossano, Crotone, Palmi, Scilla, Reggio Calabria e l’Associazione onlus “G.Murat”

2.        Con il provvedimento di costituzione di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale o suo delegato provvede alla convocazione ed all’insediamento dell’assemblea generale consortile ,composta da un rappresentante per ogni soggetto partecipante.

3.       L’assemblea generale consortile elegge, con votazioni separate, il Presidente e il Consiglio Direttivo, mentre il Collegio dei Revisori, in numero di tre compreso il Presidente, è nominato dalla Giunta regionale.  

 

Articolo 4

Organi esecutivi

1.       Sono Organi esecutivi del Consorzio:

a)       l’Assemblea generale;

b)       Il Comitato Esecutivo;

c)       Il Presidente;

d)       Il Collegio dei Revisori.

Articolo 5

Comitati consultivi

        1. Sono organi consultivi del Consorzio:

            

             a) Il Comitato per la ricerca e la consulenza storica;

             b) il Comitato tecnico scientifico.

 

Articolo 6

Statuto

1.       Entro il termine di 180 giorni dalla costituzione degli Organi, l’Assemblea generale consortile provvede all’adozione dello Statuto, soggetto all’approvazione della Giunta regionale che vi provvede entro 60 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali, si intende tacitamente approvato e diventa esecutivo a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Eventuale richiesta di modifiche o  integrazioni sospende, per una sola volta, il termine sopra indicato che riprende vigore dalla data di acquisizione delle controdeduzioni.

 

2.       Lo Statuto disciplina, tra l’altro, :

 

a)       Funzioni , competenze e durata in carica degli Organi di cui agli articoli 4 e 5;

b)       Forme e modalità di gestione dei beni di proprietà di amministrazioni pubbliche ovvero di proprietà o in disponibilità di privati;

c)       Organizzazione della struttura burocratica, tenendo conto che il Consorzio deve avvalersi esclusivamente di personale proveniente dagli Enti consorziati utilizzando gli istituti previsti dalla normativa vigente per il personale degli Enti Locali;

d)       Le quote di partecipazione dei singoli soggetti di cui al precedente articolo 3, con esclusione dell’Associazione onlus “G.Murat”.

 

Articolo 7

Entrate del Consorzio

1.       Le entrate del Consorzio sono costituite da:

 

a)       Contributi annuali fissi degli Enti consorziati;

b)       Contributi ordinari o straordinari della Regione;

c)       Contributi straordinari  provenenti da altre Istituzioni pubbliche e private;

d)       Proventi derivanti dalla gestione di attrezzature, impianti e servizi istituiti nell’ambito del Parco.

Articolo 8

Disciplina gestionale

1.       Tutte le attività gestionali e contabili del Consorzio restano disciplinate dalla normativa vigente per gli Enti Locali.

Articolo 9

Strumenti di pianificazione

1.       Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l’assemblea generale consortile, su proposta del Comitato Direttivo, adotta il Piano territoriale del Parco Storico che é trasmesso alla Giunta regionale per l’approvazione, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisizione, trascorsi i quali si intende  approvato.

2.       Il termine di cui al comma 1 si può interrompere,  per una sola volta, in caso di richiesta di modifiche e integrazioni, e riacquista vigore dalla data di ricevimento delle controdeduzioni.

3.       A conclusione dell’iter il Presidente del Parco provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 10

                                                         Promozione e coordinamento regionale

1.       La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione , coordinamento istituzionale e controllo.

 

Articolo 11

Dichiarazione di urgenza.

1.       La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

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 Giuseppe Pagnotta

 

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