Decreto 155 Privilegi concessi alla Città di Pizzo

Pubblicato da Ferdinando IV di Borbone in documenti · 18/7/2016 22:02:00
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DECRETO 155 PRIVILEGI CONCESSI ALLA CITTA’ DI PIZZO
Decreto n° 155, con cui son conceduti dei privilegi al comune del Pizzo ed ai suoi amministratori in premio di segnalato merito di recente acquistato.
Portici, 18 ottobre 1815.
FERDINANDO IV PER LA GRAZIA DI DIO RE DELLE DUE SICILIE, ETC.
Considerando che mentre tutto il Regno di Napoli, cessata l’occupazione militare, riposava sotto il nostro legittimo dominio, e mentre le nostre cure paterne erano rivolte a far obliare ai nostri popoli i mali sofferti; il di sbarco eseguito sulla costa della Calabria ulteriore da Gioacchino Murat a mano armata, altro disegno non aveva, come le di lui operazioni e dei suoi seguaci ha dimostrato, che di eccitare i nostri popoli alla rivolta contro alla nostra autorità reale, e di accendere ne’ mostri stati la guerra civile;
Considerando che il popolo del comune del Pizzo, nella cui rada il disbarco è stato eseguito, non solamente ha saputo resistere, alla seduzione, all’audacia, alle minacce, ed alle armi impiegate in questa improvvisa escursione; ma di più animato da quella inviolabile fedeltà che Noi ci attendevamo in simile circostanza dai nostri buoni e leali sudditi, e mosso da generoso zelo contro il perturbatore della pace pubblica, ha prontamente imprigionato Gioacchino Murat ed i suoi seguaci;
Volendo premiare questo esempio di fedeltà verso di Noi, e di zelo per la patria, e tramandare ai posteri la memoria di questo avvenimento, che ha preservato la nazione napoletana e l’Italia da un cumulo di disastri;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Art.  1. Il comune di Pizzo porterà per l’avvenire il titolo di Città fedelissima.
2.\tGli attuali Sindaco, eletti e decurioni della nostra fedelissima città del Pizzo, e tutti coloro che per l’avvenire occuperanno nella medesima queste cariche, sono autorizzati ad insignirsi, durante il tempo dell’esercizio di esse loro cariche, di una medaglia d’oro, che sarà da noi fatta coniare. L’emblema della medaglia, ed il modo da farne uso, saranno determinati con un regolamento particolare, che sarà presentato alla nostra approvazione dal nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.
3.\tRestano per sempre abolite le gabelle civiche, che oggi si pagano nella nostra fedelissima città del Pizzo sugli oggetti di consumazione: né per l’avvenire se ne potranno nella medesima imporre delle altre. Noi dal nostro real tesoro faremo provvedere annualmente a tutti i bisogni ai quali sono e potrebbero essere in seguito destinate le dette gabelle, facendo amministrare a tale oggetto alla detta fedelissima città una somma annuale che non sarà mai minore dell’attuai prodotto di esse gabelle di consumazione, calcolato nello stato discusso, di questo sono per ducati 3164.
4.\tIn ogni anno sarà dispensata gratuitamente agli abitanti della nostra fedelissima città del Pizzo quella quantità di sale che sarà necessaria ai loro usi, e che sarà calcolata a ragione di rotola sei a testa, secondo il regolamento particolare che ne sarà formato dal nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze.
5.\tLa chiesa della nostra fedelissima città del Pizzo sarà compiuta a spese del nostro real tesoro.
6.\t Nella marina della nostra fedelissima città del Pizzo sarà eretto un monumento che rammenti alla posterità i privilegi da Noi conceduti col presente decreto, e l’onorevole motivo della nostra concessione. Il nostro Ministro dell’interno ci presenterà un modello di questo monumento.
7.\tCi riserviamo di dare de’ particolari segni della nostra reale soddisfazione alle persone che si saranno particolarmente distinte in questa circostanza, dietro le sicure notizie che ci perverranno dalle autorità superiori.\t
8.\tCopia conforme del seguente decreto sarà consegnata alla deputazione a Noi inviata dalla nostra fedelissima città del Pizzo, per essere conservata ne suoi archivi.
9.\tI nostri Ministri Segretari di Stato, ciascuno per la parte che a lui spetta, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.
                                                                                              Firmato, FERDINANDO.
                                                                                                    Da parte del Re.
                                                                                              Il Ministro Segretario di Stato,
                                                                Firmato, TOMMASO DI SOMMA.
Regolamento del Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia in esecuzione dell’articolo 2 dell’antecedente decreto.
                                                                                                                      De’ 19 ottobre 1815.
Art. 1. La medaglia d’oro, della quale si fa menzione nel suddetto decreto, avrà da un lato l’effige di Sua Maestà colla leggenda intorno:
Ferdinandus IVutriusque Siciliae Rex P.F.A.
Nel rovescio vi sarà inciso un giglio, ed all’intorno si leggeranno queste parole:
Ob egregiam urbis Pitii fidelitatem. e sotto il giglio: Postridie nonas                                                                                           Octobris anni R.S. MDCCCXV.